Stefania Prandini
Benessere animale e Maltrattamento genetico

1. CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ANIMALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
La nostra costituzione, sorta dalle ceneri della seconda guerra mondiale, non sanciva per motivi perlopiù storici alcun riconoscimento formale dei principi di tutela ambientale, che emergeranno decenni dopo, tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso.
La riforma riportata nella legge, pubblicata sulla G.U. in data 11 febbraio 2022, colma questo vuoto, portando il termine “ambiente” tra i punti cardine dell’intelaiatura costituzionale.
Per la prima volta, infatti, il legislatore costituzionale opera un cambiamento a una delle prime dodici disposizioni della Costituzione italiana, i principi fondamentali, integrando il contenuto dell’art. 9, naturale sede delle questioni ambientali, e prevedendo espressamente che la Repubblica, ora, “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
La novella prosegue poi stabilendo che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Le nuove previsioni si affiancano così alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9, comma 1) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9, comma 2).
Si inizia quindi a percepire gli animali come esseri senzienti, dotati cioè di sensibilità, iniziando così ad individuare una vera e propria soggettività dell’animale e di conseguenza a conferirgli la tutela delle libertà assolute (fame, sete, dolore, specie-specificità).
Vi sono già, comunque, diverse leggi che prevedono la tutela dei diritti degli animali (vita e benessere), tra cui:
LEGGE 189 del 2004: riconosce che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, in particolare gli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società.
Assistiamo quindi all’ennesimo disegno antropocentrico di una legge che dovrebbe essere a tutela esclusiva dell’animale, sia esso da compagnia, selvatico o da allevamento.
Nonostante questa debolezza è una norma che prevede reati punibili penalmente, l’animale infatti non è più considerato una res, un oggetto nella mera disponibilità del padrone, ma un essere senziente che non può essere ucciso o maltrattato per motivi di opportunità e convenienza ma solo per «necessità».
L’articolo 544-bis del codice penale recita appunto che è soggetto alla reclusione sino a due anni «chiunque cagiona per crudeltà o senza necessità la morte di un animale», analogamente l’articolo 544-ter punisce il maltrattamento «non necessitato».
È sul concetto di «necessità» e sulle pratiche che non hanno rilevanza penale nel loro causare morte e dolore agli animali che oggi rileviamo le maggiori problematiche perchè l’opinione pubblica, così come le stesse norme di protezione approvate nei vari settori, inizia a mettere in discussione da un punto di vista politico e sociale tante «pratiche» di antico retaggio culturale/storico, in quanto causano uccisioni che appaiono sempre più ingiustificate.
Analizzando la legge, dunque, si può dire che essa:
Sia una norma penale mista, in quanto prevede la punizione del reato per: lesione, sevizie, somministrazione di sostanze stupefacenti
Punisca il reato non abituale, punibile dunque dal primo reato commesso
Punisca il reato comune, ovvero un reato che può commettere chiunque
Punisca il reato a forma libera, senza cioè una condotta precisa
Punisca l’omissione di soccorso
Ricordiamo inoltre che, oltre agli elementi visti sopra, è considerato reato ogni mezzo che sia incompatibile con la natura del cane, in quanto andrebbe a violare l’art. 9 della Costituzione:
«Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche».
2. MALTRATTAMENTO GENETICO
Lo standard di razza è quell’insieme di specifiche caratteristiche morfologiche e comportamentali che un soggetto – sia esso un cane, un gatto o qualunque altro animale – dovrebbe avere per rientrare in una determinata razza. Quindi, lo standard è un punto di riferimento sia per gli allevatori, i quali dovrebbero avere come obiettivo quello di creare un buon “prodotto” e di migliorarlo sempre, sia per i proprietari che desiderano avere un cane o un gatto rispondente ai sacri canoni della razza oggetto del loro desiderio.
Quando, però, si spinge la selezione all’estremo per privilegiare alcuni caratteri esclusivamente estetici senza guardare alla funzionalità e ricorrendo a un inbreeding spinto, ecco che iniziano a nascere i problemi e si configura il maltrattamento genetico, una forma di maltrattamento ben più grave della sofferenza inflitta a un singolo animale poiché, al contrario, riguarda un elevato numero di soggetti e può essere perpetrata per molte generazioni a venire.
Spesso e volentieri il maltrattamento genetico inizia con la pratica di accoppiare individui consanguinei. Questo succede poiché, come osservato da Sewall Wright, genetista del Ministero della Cultura americano nel 1921, la consanguineità permette di fissare certi caratteri fortemente voluti molto più velocemente. Lo stesso però aveva anche già catalogato gli aspetti negativi di questa pratica, tra i quali l’incidenza di patologie e la longevità e qualità di vita degli individui.
Da non sottovalutare, oltre all’insorgenza di malattie, è l’aspetto dei comportamenti compensativi dello stress che questi animali possono maturare. Tra questi il più comune è l’aggressività.
Parlando di Indici di Pedigree (EBV) e quindi di genotipo e fenotipo si nota quanto sia fondamentale, all’acquisto del cucciolo, verificare che gli antenati non presentino malattie come, ad esempio, la Displasia. Essa è infatti determinata ~10% dal fenotipo (dall’ambiente) e il restante ~90% dalla genetica.
Il vero problema però, attualmente, è la ricerca della moda e l’ignoranza che essa comporta. Tra i cani più in voga al momento ci sono infatti le razze Brachicefale.
Brachicefalo è un cane con un cranio che ha un diametro trasversale più sviluppato rispetto a quello longitudinale, ha una testa rotondeggiante e il muso schiacciato. Razze brachicefale, oltre quelli cinesi sono i Boxer, Carlino, Boston Terrier, Cavalier King Charles, Spaniel, Bouledogue, Dogue de Bordeaux e Bullmastiff, tutti animali delicati con patologie associate alla loro particolare conformazione.
Con una configurazione brachicefala le strutture della testa del cane sono in uno spazio contratto rispetto alle dimensioni normali del cane mesomorfo o dolicomorfo (muso normale o allungato). Oltre la riduzione delle superfici delle mucose nasali e orali, il velo palatino e la glottide sono ripiegati e hanno pliche che causano la Sindrome Respiratoria del Cane Brachicefalo. Di conseguenza questi cani hanno una marcata difficoltà respiratoria già dopo una breve corsa. Intolleranti all’esercizio fisico, dopo una corsa i cani con il muso schiacciato impiegano parecchio tempo prima di normalizzarsi e sono molto sensibili al caldo. Le razze brachicefale hanno anche cavità oculari poco profonde e occhi sporgenti predisposti ai traumi, una lacrimazione eccessiva e anomalie delle palpebre.
I loro denti non crescono dritti e regolari e per questo sono soggetti a tartaro e gengiviti. Più il cane è brachicefalo, maggiori sono i problemi, dopo anche un breve esercizio hanno tempi di recupero prolungati nell’88 % dei casi, significativa sensibilità al caldo con importanti segni clinici a temperature superiori a 19° C nel 50 % dei casi e una varietà di disturbi del sonno nel 56 % dei casi.
Questi cani oggi di moda sono la conseguenza di una malformazione genetica che l’uomo ha selezionato e continua a mantenere incurante delle sofferenze che provoca negli animali da compagnia.
Ma quindi, cosa si deve fare? Aggiustare ciò che è stato rovinato o resettare tutto e ripartire da zero? Questo forse ce lo dirà la ricerca che ripercorrerà ogni vicolo per sapere se è cieco o se vi è una via d’uscita.
Personalmente penso che fino a quando non ci sarà un Codice Deontologico che faccia legge sul sistema di allevamento canino e, conseguentemente, degli affissi distribuiti consapevolmente da un organo che possa inoltre controllare il “prodotto” finito di ognuno di essi, non si arriverà a poter definire il nostro paese “a tutela del benessere animale”.
« Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. »
Friedrich Wilhelm Nietzsche